A fronte di un’apposita autorizzazione da parte dell’Autorità doganale avviene la sospensione del pagamento dei diritti gravanti sulle merci depositate. Questo è il Deposito Doganale, regime speciale citato – alla lettera b – dall’articolo 210 del Reg. UE 952/2013 (Codice doganale dell’Unione).
Si tratta, inoltre, di strutture in cui possono essere custodite le merci senza che le stesse siano sottoposte alla relativa imposizione tributaria, in attesa di procedere all’attribuzione della “destinazione” finale.
In merito alla tipologia di merci ecco quali rientrano in questo regime sono:
- merci non comunitarie in sospensione di diritti doganali
- merci comunitarie per le quali una normativa comunitaria specifica preveda, a motivo del loro collocamento nel deposito doganale, il beneficio di misure connesse in genere con l’esportazione delle merci, in attesa della destinazione finale delle stesse.
Deposito Doganale: le tipologie
In fatto di Deposito Doganale ne esistono due tipologie. Quello pubblico, deposito che può essere utilizzato da qualsiasi persona per l’immagazzinamento della merce. Accanto a questo esiste poi quello privato, destinato unicamente ad immagazzinare merci del depositario.
In ogni caso la concessione del regime di deposito doganale è subordinata ad autorizzazione rilasciata dall’Ufficio delle Dogane, territorialmente competente. Questo accade in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa comunitaria, su istanza della parte interessata, completa degli allegati richiesti.
La richiesta di autorizzazione deve essere effettuata avvalendosi del portale delle Customs Decisions.
Ecco i documenti che dovranno essere allegati alla richiesta:
- Certificato della C.C.I.A.A. completo dell’attestazione di inesistenza di procedure esecutive e concorsuali.
- Dichiarazione sostitutiva da parte dei richiedenti, secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia di autocertificazioni (articoli 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000), relativa ad eventuali condanne penali.
- Dichiarazione sostitutiva da parte dei richiedenti, secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia di autocertificazioni (art 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000), relativa agli eventuali procedimenti penali in corso.
- Copia del Bilancio dell’ultimo esercizio + copia atto costitutivo.
- Relazione tecnica debitamente fornita da un architetto, geometra o da un ingegnere iscritto all’Albo, da cui risulti l’idoneità dei locali allo stoccaggio delle merci custodite – con relazione sulle misure di sicurezza esistenti (videosorveglianza, porte allarmate, ecc).
- Planimetria firmata dal suddetto tecnico con indicata la zona per le “verifiche di sicurezza” e percorso.
- Stampe della Contabilità di magazzino
- Documentazione comprovante la giustificazione economica alla richiesta di apertura dell’impianto: lettere d’intento, corrispondenza commerciale, contatti.
- Impegno ad accettare l’entità della garanzia fissata dall’Ufficio Doganale, nonché ad adeguarla secondo le richieste a seguito di revisione dell’importo.
- Indicazione (stimata) della quantità di merce (in tonnellate metriche) che può essere stivata nel magazzino.
- Contratto di proprietà, di locazione o di comodato dell’area e dei magazzini, con relativa registrazione all’Ufficio delle Entrate, da cui risulti la piena disponibilità dell’impianto ovvero atto di concessione demaniale marittima A.P. se su area demaniale.
- Dichiarazione sui mezzi che si intendono adottare per l’identificazione delle merci (targhette, nastro adesivo, ecc) e, in caso di immagazzinamento dei merci comunitarie, come si intende tenerle distinte dalle non comunitarie.
INFO
E.A.A.M.S.
Sede
Via Volta 2 Marghera
30175 Venezia
Orari
Lunedì–venerdì
08:30/12:30–14:30/18:30
Telefono
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